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Avviso scadenza pagamento Acconto Imu anno 2026

Avviso scadenza pagamento Acconto Imu anno 2026

Data :

5 giugno 2026

Categorie:
Tributi
Argomenti:
Imposte
Municipium

Descrizione

Si informa che Entro il 16 Giugno 2026 deve essere effettuato il versamento dell’acconto IMU dovuta per l’anno d’imposta 2026.

 

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di Immobili e di aree edificabili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie degli stessi.

 

Sono escluse dal pagamento le abitazioni principali e pertinenza delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 alle quali si applica la detrazione di € 200,00, ed i terreni agricoli;

 

Il pagamento dovrà essere effettuato in 2 rate (prima rata il 50% dell’imposta dovuta complessivamente da versare entro il 16 Giugno 2026, seconda rata a conguaglio entro il 16 Dicembre 2026).

 

 Il pagamento può essere effettuato anche in un'unica soluzione entro il 16 Giugno 2026.

 

Il calcolo dell’Imposta IMU dovrà essere effettuato con le seguenti aliquote,deliberate dal Consiglio Comunale con delibera n. 25 del 26 Novembre 2025,:

 

·         Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 Assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: 0.45%

·         Fabbricati rurali ad uso strumentale 0.05%;

·         Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D 0.81%

·         Terreni agricoli esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

·         Aree edificabili 0,81%;

·         Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) 0.81%

 

Elenco esenzioni indicate dal Comune:

 

·         Immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019) al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari

·         Esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi (art. 1, comma 86, della legge n. 549 del 1995)

·         Immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore

 

 Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge.

 

 

Ultimo aggiornamento: 5 giugno 2026, 09:09

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